LO SCOPO DEL D.V.R. È QUELLO DI GARANTIRE UN LUOGO DI LAVORO SANO E SICURO.

DVR è l’acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi, ossia del documento che il Datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, deve redigere obbligatoriamente per valutare tutti i rischi a cui  sono esposti i lavoratori durante l’attività lavorativa.

Il DVR, infatti, contiene l’analisi e la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza generati dalle attività lavorative svolte dall’azienda e le relative misure preventive e protettive da adottare in azienda per ridurre i suddetti rischi.

Lo scopo del Documento di Valutazione dei Rischi è quello di garantire un luogo di lavoro il più possibile sano e sicuro, identificando tutti i rischi e individuando le misure da adottare per prevenire e contenere gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio in tutte le aziende in cui è presente almeno un lavoratore. La mancata compilazione del Documento comporta sanzioni pesanti per il Datore di Lavoro e può persino causare la chiusura dell’attività.

Forniamo assistenza all’imprenditore per tutti gli obblighi in tema di sicurezza. 

Analizziamo l’intero processo organizzativo e produttivo, per scoprire e prevenire eventuali infortuni e malattie professionali. I nostri DVR sono redatti da esperti qualificati del settore.
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IL CONTENUTO E COME VIENE  ELABORATO IL DVR

Il DVR contiene la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di lavoro nella quale saranno specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. I nominativi delle figure della sicurezza di riferimento aziendali. L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione  attuate  e dei dipositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi. Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare. L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono  una riconosciuta capacità professionale. La documentazione relativa alla formazione dei lavoratori sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e la documentazione (ove prevista) relativa alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI E SCADENZE DVR

Definito nell’art 17, comma 1, lettera a), articoli 28, 29 del D. Lgs. 81/08 è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dal numero di dipendenti. Il documento deve essere rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi per i lavoratori. Inoltre, è consigliabile che il Documento di valutazione dei rischi venga riesaminato periodicamente, almeno ogni tre anni, al fine di verificarne l’efficacia e la validità.

CHI REDIGE IL DVR?

Datore di lavoro
Il datore di lavoro (DL) redige il DVR. Egli può chiedere una consulenza ad un tecnico specializzato in salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ma non può delegare l’attività.
RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
L’RSPP affianca il DL durante la fase di valutazione dei rischi e lo aiuta con la pianificazione e l’attuazione delle misure preventive e di protezione da adottare.
Medico competente
Il Medico Competente (MC) valuta i rischi per la salute dei lavoratori e predispone il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria.
Rappresentante dei lavoratori
Il Rappresentante dei lavoratori (RLS) ha diritto di richiedere una copia del Documento di Valutazione dei Rischi e può essere consultato durante la redazione DVR.